La clausola della separazione consensuale istitutiva dell'impegno futuro di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, in quanto tale assegnata (in quella medesima sede) ad un coniuge nella veste di affidatario della prole minore, lungi dal risultare "inscindibile" rispetto a quest'ultima pattuizione (relativa appunto all'assegnazione dell'abitazione familiare) siccome capace di determinarne il venir meno o, se non altro, la durata, si configura, piuttosto, come del tutto "autonoma" rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla stessa assegnazione, così da riguardare un profilo sicuramente compatibile con siffatta assegnazione in quanto sostanzialmente non lesivo della sua rispondenza all'interesse dei figli tutelato attraverso detto istituto e da soggiacere, quindi, alla regola dell'immodificabilità, nelle forme e secondo la procedura di cui agli articoli 710 e 71 cpc., di simili negozi.
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